PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

Art. 3.

      1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità multipla. Tale valutazione deve essere fatta sulla base della documentazione clinica presentata alla medesima commissione e deve prevedere che il disabile sia sottoposto a visita una sola volta, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo.
      2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

 

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marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

Art. 4.

      1. Ai soggetti affetti da sordocecità si applicano i benefìci economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile.

Art. 5.

      1. I progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.